Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica
Giudici a confronto: come il giudice italiano individuerebbe il «beneficial owner» in una situazione analoga a quella della causa NRC Holding (NRC Holding v Danilitskiy, 2017)
- Mario Baraldi,
- Ermelinda Hepaj,
- Pubblicato il: 01/06/2022
- Contenuto in Trusts, 2022, N°3 (maggio-giugno)
- DOI 10.35948/1590-5586/2022.124
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Cita come:
M. Baraldi, E. Hepaj, Giudici a confronto: come il giudice italiano individuerebbe il «beneficial owner» in una situazione analoga a quella della causa NRC Holding (NRC Holding v Danilitskiy, 2017), in Trusts, 2022, 523.
Tesi
Nel caso NRC Holding v Danilitskiy, i fatti in causa si riferiscono ad un caso particolare di trasferimento immobiliare operante in Inghilterra: l’acquisto di un bene compiuto con denaro fornito da un terzo che non compare nell’atto di compravendita. In questi casi, secondo la Corte inglese, la parte che fornisce il denaro è titolare del beneficial interest, mentre l’altra è mero titolare formale del bene; detto altrimenti, la presunta intenzione delle parti può dar luogo ad un caso di resulting trust. La Corte, infatti, ricorrendo ad una attentata ricostruzione dei fatti, prendendo le mosse dalla volontà del convenuto contumace e seguendo l’iter delle azioni da questi poste in essere, individua un caso di resulting trust a favore del convenuto stesso.
In un caso come quello esaminato dalla High Court of Justice di Londra, un giudice italiano potrebbe configurare l’esistenza di un negozio fiduciario o di un contratto di prestanome tra il debitore e la società acquirente, individuando nel debitore il beneficial owner. L’attrice, conseguentemente, potrebbe ricorrere all’azione revocatoria o potrebbe agire in via surrogatoria chiedendo che, in esecuzione del negozio sottostante, venga disposto il trasferimento dell’immobile al debitore così che il creditore possa poi soddisfarsi sul bene.
The author’s view
In NRC Holding v Danilitskiy’s case, the facts relate to a particular event of real estate transfer operative in England: the purchase of a property made with money provided by a third party who does not appear in the deed of sale. In such cases, according to the English Court, the party providing the money has the beneficial interest, while the other party is merely the formal owner of the property; in other words, the presumed intention of the parties may give rise to a case of resulting trust. The Court, in fact, applying a careful reconstruction of the facts, starting from the will of the defendant in absentia and following the course of his actions, identifies a case of resulting trust in favour of the same defendant.
In a case such as the one examined by the High Court of Justice in London, an Italian judge could consider that a fiduciary or a nominee agreement exists between the debtor and the acquiring company, identifying the debtor as the beneficial owner. The plaintiff, consequently, could bring a clawback action or could act in subrogation by requesting, by way of execution of the underlying agreement, the transfer of the real estate to the debtor, so that the creditor can then satisfy himself on this asset.