DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

La giurisdizione sull’azione di nullità di un contratto di conto corrente con una banca svizzera stipulato in Italia e la disciplina speciale a tutela del consumatore (Cass. 12 aprile 2023, n. 9782)

  • Francesca Maoli,
Cita come:
Francesca Maoli, La giurisdizione sull’azione di nullità di un contratto di conto corrente con una banca svizzera stipulato in Italia e la disciplina speciale a tutela del consumatore (Cass. 12 aprile 2023, n. 9782), in Trusts, 2023, 937.

Tesi

Nell’ambito dell’azione di nullità di due contratti di conto corrente conclusi presso una banca svizzera, l’uno intestato personalmente al trustee (domiciliato in Italia) e l’altro intestato al trust, la competenza giurisdizionale spetta al giudice dello Stato di domicilio del consumatore, qualora l’istituto bancario abbia diretto la propria attività verso tale Paese ai sensi dell’art. 15, par. 1, lett. c) della Convenzione di Lugano del 2007 in materia civile e commerciale. Qualora sussista un rapporto di dipendenza tra i due contratti, di modo che la nullità del conto corrente intestato al trustee è suscettibile di estendere i propri effetti al conto intestato al trust, la questione di giurisdizione deve essere valutata rispetto al primo contratto.

Il requisito della “direzione dell’attività” verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla corrispondente disciplina di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi regolamento (UE) n. 1215/2012), deve ritenersi soddisfatto anche nell’ipotesi in cui il commerciante/professionista si sia avvalso di agenti o mediatori che presentino con esso un collegamento adeguatamente stretto o, a vario titolo, una connessione sostanziale (ancorché non formale).

The author’s view

In the context of an action for nullity of two current account contracts concluded with a Swiss bank, one in the personal name of the trustee (domiciled in Italy) and the other in the name of the trust, jurisdiction lies with the court of the consumer’s state of domicile, if the banking institution has directed its activities to that country pursuant to Article 15(1)(c) of the 2007 Lugano Convention on Civil and Commercial Matters. If there is a relationship of dependence between the two contracts, so that the nullity of the current account in the name of the trustee is likely to extend its effects to the account in the name of the trust, the question of jurisdiction must be assessed with respect to the former contract.

The requirement of the “direction of the activity” to the Member State of the consumer’s domicile, on the basis of the case law of the Court of Justice of the European Union relating to the corresponding regulation in Regulation (EC) No. 44/2001 (now Regulation (EU) No. 1215/2012), must be deemed to be satisfied even where the trader/professional has used agents or brokers who have a suitably close connection with it or, in various ways, a substantial (albeit not formal) connection.

L'accesso a questo contributo è consentito solo agli abbonati

Se sei abbonato

Se vuoi abbonarti