Diritto vivente - presentazione
Notificazione al trust e recesso da società con durata indeterminata (Trib. Parma, 23 marzo 2023)
- Adriana Salvati,
- Pubblicato il: 04/10/2023
- Contenuto in Trusts, 2023, N°5 (N° 5 (settembre-ottobre))
- DOI 10.35948/1590-5586/2023.414
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Cita come:
Adriana Salvati, Notificazione al trust e recesso da società con durata indeterminata (Trib. Parma, 23 marzo 2023), in Trusts, 2023, 877.
Massima
La nullità della notifica del precetto e del pignoramento, in quanto indirizzata al trust in persona del legale rappresentante e non al trustee, deve essere fatta valere in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non potendo essere invocata in sede di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ.
La nullità della notifica dell’atto di citazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ., in quanto indirizzata al trust in persona del legale rappresentante e non al trustee, è soggetta a sanatoria per raggiungimento dello scopo, circostanza concretamente verificatasi per avere il trustee potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa (suddetto giudizio veniva riunito a un successivo giudizio intrapreso dal trustee nei confronti del terzo).
Qualora il trustee, nel giudizio da esso intrapreso nei confronti del terzo, dichiari di non avere alcun diritto di credito nei suoi confronti (il trustee dichiarava di non avere alcun diritto di recedere dalla società e dunque alcun diritto alla liquidazione della propria partecipazione sociale) legittima la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. con cui il terzo negava di essere debitore del trustee.
Il trustee sopporta le spese sia del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ. che del giudizio da esso intrapreso nei confronti del terzo, in quanto ha determinato l’instaurazione di entrambi i giudizi, avendo, a fronte della propria dichiarazione di recesso dal terzo (una società semplice), rivendicato un credito (alla liquidazione della propria partecipazione sociale) che poi, nel corso del giudizio intrapreso contro il terzo, ha riconosciuto insussistente.