DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

La protezione del trustee cessato nelle leggi e giurisprudenza straniere

  • Antonio Semproni,
Cita come:
A. Semproni, La protezione del trustee cessato nelle leggi e giurisprudenza straniere, in Trusts, 2022, 366.

Tesi

Il trustee cessato dall’incarico è protetto in diritto inglese dalle obbligazioni assunte nello svolgimento del suo ufficio di cui terzi gli richiedano l’adempimento successivamente alla cessazione dall’incarico: costui è titolare di un right to indemnity, la cui effettività è garantita da un equitable lien (una tipologia di garanzia) sul fondo in trust. La maggior parte dei Paesi del modello internazionale segue questa impostazione. Spesso (sia in Inghilterra che nei Paesi del modello internazionale) al trustee cessato è concessa una indemnity dal nuovo trustee o dai beneficiari mediante un apposito accordo.

In Italia è bene, per l’ordinato e sano andamento del trust, che il nuovo trustee conceda manleva (che ha elementi di somiglianza con l’indemnity) al trustee cessato.

The author’s view

The trustee who left office is protected under English law against the trust liabilities which third parties require him to perform following the termination of his office: he holds a right to indemnity, bolstered by an equitable lien (a type of security) upon the trust fund. The greater part of the international model countries follow this way. Often (both in England and in the international model countries) the trustee who left office is granted an indemnity by the new trustee or by the beneficiaries by means of a specific covenant.

In Italy it is suggestable, for the purposes of ensuring an orderly and sound trend of the trust, that the new trustee grants a "manleva (which is similar to indemnity) to the trustee who left office.

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