Riflessioni, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica
Le cripto-attività agli occhi del fisco: fra qualificazione giuridica e complessità tecniche
- Federico Tarini,
- Pubblicato il: 06/08/2026
- Contenuto in Trusts, 2026, N°4 (N° 4 (luglio-agosto))
- DOI 10.35948/1590-5586/2026.1043
- © 2026 Servizi per il Trust srl
- Open Access, Diritti riservati
Cita come:
Federico Tarini, Le cripto-attività agli occhi del fisco: fra qualificazione giuridica e complessità tecniche, in Trusts, 2026, 456.
Tesi
Il contributo analizza il rapporto tra struttura tecnologica delle cripto-attività e relativa qualificazione tributaria, ricostruendo l’evoluzione del trattamento fiscale di tali strumenti e le principali criticità derivanti dalla loro eterogeneità funzionale e tecnica. L’introduzione di una disciplina fiscale ad hoc, seppur limitatamente alle sole imposte sui redditi, dedicata alle cripto-attività ha certamente consentito di superare il precedente e problematico parallelismo con le valute estere. Permangono tuttavia significative tensioni tra dato tecnologico e qualificazione tributaria. La nozione unitaria di cripto-attività accolta dal legislatore, pur apprezzabile sul piano della certezza del diritto, tende infatti a ricondurre a un medesimo regime fenomeni profondamente differenti sotto il profilo economico, funzionale e tecnico. La comune appartenenza alla tecnologia blockchain non appare, di per sé, sufficiente a giustificare un trattamento fiscale uniforme di strumenti che manifestano capacità contributiva secondo modalità profondamente differenti.
The author’s view
The paper examines the relationship between the technological structure of crypto-assets and their tax qualification, reconstructing the evolution of their tax treatment and the main issues arising from their technical and functional heterogeneity. The introduction of a dedicated tax regime for crypto-assets, albeit limited to income taxation, has certainly overcome the previous and problematic analogy with foreign currencies. Nevertheless, significant tensions remain between technological reality and tax qualification. The unitary notion of crypto-assets adopted by the legislator, while appreciable from the perspective of legal certainty, tends to subject to the same tax treatment phenomena that are profoundly different from an economic, functional and technical standpoint. Mere reliance on blockchain technology does not appear, in itself, sufficient to justify a uniform tax treatment for instruments that express taxable capacity in markedly different ways.
§ 1. Premessa
A partire dal biennio 2016-2017,1 il trattamento fiscale delle criptovalute o, più in generale, delle cripto-attività, è divenuto oggetto di un crescente interesse da parte della dottrina, della prassi amministrativa e, in seguito, anche dello stesso legislatore. Tuttavia, nonostante i numerosi interventi normativi succedutisi dal 20222 in avanti, il quadro normativo rimane caratterizzato da elevati profili di incertezza.
Segnatamente, alle difficoltà interpretative sul piano strettamente giuridico-fiscale, si affiancano le peculiarità tecniche proprie di questi strumenti, frequentemente caratterizzati da elevata volatilità, continua innovazione tecnologica e crescente eterogeneità funzionale. La volatilità delle cripto-attività emerge con particolare evidenza nel mercato dei Non-Fungible Token (NFT). Emblematico è il caso della collezione Bored Ape Yacht Club (BAYC), composta da 10.000 NFT generati algoritmicamente e divenuta, tra il 2021 e il 2022, uno dei fenomeni più rappresentativi dell’ecosistema Web3. Nel periodo di massima espansione del mercato NFT (2021), il prezzo minimo di accesso alla collezione aveva raggiunto valori superiori a 120 ETH (circa 300.000 dollari). Tuttavia, già nel 2022, il valore della collezione ha registrato una riduzione superiore al 90%.
Inoltre, la progressiva riduzione delle barriere tecniche ed economiche necessarie alla creazione di nuovi token ha favorito una proliferazione di modelli e protocolli profondamente differenti tra loro,3 rendendo sempre più difficile l’individuazione di categorie unitarie capaci di descrivere efficacemente la tassonomia del fenomeno.
L’introduzione di un regime fiscale dedicato alle cripto-attività ad opera della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) costituisce certamente un importante passo avanti nel processo di sistematizzazione della materia. Ciononostante, permangono numerosi interrogativi concernenti la capacità dell’attuale disciplina di confrontarsi con fenomeni variegati e indubitabilmente complessi sotto il profilo tecnico ancor prima che giuridico.
Il presente contributo si propone di verificare se l’attuale dato normativo sia in grado di cogliere e, quindi, tassare la reale entità di questi strumenti ovvero se, pur a fronte dell’intervenuta evoluzione normativa, persistano ancora tensioni tra dato tecnologico e qualificazione tributaria.
§ 2. Definizione e funzionamento delle cripto-attività
Definire le criptovalute o, più in generale, le cripto-attività, è un’attività tutt’altro che semplice. Il legislatore europeo, nell’ambito del Reg. UE 31 maggio 2023, n. 1114 (“Market in Crypto Asset Regulation” o, in breve, MiCAR),4 ha introdotto una definizione generale della fattispecie.5 Tuttavia, le particolarità dello strumento impongono di inquadrarne con maggior precisione le caratteristiche essenziali stanti le possibili ambiguità interpretative derivanti dal proliferare di terminologia tecnica.6
In linea di estrema sintesi, le cripto-attività sono strumenti operanti sulla c.d. blockchain ossia una particolare forma di Distributed Ledger Technology (in breve DLT), caratterizzata dalla registrazione delle informazioni in blocchi concatenati fra loro mediante funzioni crittografiche.7
Trattasi, quindi, di un sistema nel quale la validazione delle operazioni non è rimessa a un’autorità centrale, ma avviene secondo regole protocollari e crittografiche applicate dai nodi della rete.8 Tre sono quindi gli elementi che caratterizzano le cripto-attività: la rete peer-to-peer,9 la crittografia e il consenso distribuito.10
La rete peer-to-peer consente ai vari punti della rete (c.d. nodi11) di comunicare direttamente fra loro senza la necessità di un’autorità centrale. Già da questo elemento emerge una delle prime possibili ricadute della struttura tecnica sul piano giuridico.
Se, nei circuiti finanziari tradizionali, è generalmente necessario un soggetto intermedio avente la funzione di identificare e certificare le operazioni, nell’ambito della cripto-attività questa è una mera eventualità. Si pensi agli Exchange: nonostante essi svolgano funzioni assimilabili a quelle degli intermediari finanziari, i medesimi non costituiscono un elemento necessario dell’architettura della blockchain. Le transazioni possono infatti essere effettuate direttamente peer-to-peer. L’Exchange costituisce quindi un intermediario meramente eventuale, ma non un elemento necessario ai fini dell’esecuzione delle transazioni sulla blockchain.
Il secondo elemento caratterizzante è rappresentato dalla crittografia asimmetrica. Essa si fonda sull’utilizzo di una chiave privata, che consente di autorizzare le operazioni, e di una chiave pubblica, dalla quale possono essere derivati uno o più indirizzi blockchain. Tali indirizzi consentono di ricevere e tracciare le transazioni, senza tuttavia determinare, di per sé, una diretta associazione nominativa fra indirizzo e contribuente.12
Anche questo aspetto produce immediate ricadute sul piano normativo. Il titolare di criptovalute potrebbe infatti trasferire ad un terzo il controllo della chiave privata senza dare alcuna evidenza di tale trasferimento all’esterno,13 specialmente in caso di “cold wallet14 non-custodial”.
Chiude il sistema il meccanismo di consenso distribuito, il quale consente alla rete di stabilire quali transazioni debbano essere incluse nel registro. In tale contesto assumono rilievo le c.d. “funzioni di hash”, ossia algoritmi matematici che trasformano un input in un output alfanumerico di lunghezza predeterminata, consentendo di identificare le transazioni, collegare fra loro i blocchi e verificare l’assenza di alterazioni delle informazioni già registrate.
Questa funzione può essere realizzata mediante diverse modalità. Così, ad esempio, nel sistema bitcoin è adottata la c.d. Proof-of-Work, fondata sull’attività dei miners i quali, all’atto della risoluzione dell’algoritmo (con validazione del blocco), vengono remunerati tramite l’emissione di nuovi bitcoin e transaction fees associate alle transazioni incluse nel blocco. Diverso è il caso della Proof-of-Stake adottata, tra gli altri, dalla blockchain Ethereum: in questo sistema la validazione non dipende dalla potenza computazionale impiegata, ma dalla quantità di cripto-attività vincolate dal validatore mediante il meccanismo dello staking.15
Merita infine un breve cenno il fenomeno della fork. Poiché le blockchain decentralizzate si fondano sull’adesione dei nodi alle regole del protocollo, può accadere che una parte della rete decida di adottare regole nuove e non retrocompatibili, dando vita ad una divisione della catena.
In caso di hard fork, si generano due blockchain distinte che condividono la cronologia delle transazioni sino al momento della scissione e che possono attribuire agli utenti una quantità di cespiti corrispondente a quella detenuta prima della divisione sulla blockchain originaria.
Anche questo fenomeno pone questioni fiscali non trascurabili, poiché occorre stabilire se la ricezione dei nuovi cespiti costituisca un evento fiscalmente rilevante, quale sia il relativo valore di ingresso e se vi sia un arricchimento immediatamente imponibile o soltanto una diversa rappresentazione tecnica di una posizione già esistente.
La ricostruzione tecnica appena svolta consente di trarre una prima conclusione metodologica. Le cripto-attività non possono essere comprese né attraverso il mero richiamo alla definizione normativa, né mediante assimilazioni a categorie economiche tradizionali, poiché il relativo trattamento fiscale dipende, in misura rilevante, dalla concreta configurazione del protocollo, dalle modalità di detenzione del cespite e dal rapporto tra titolarità giuridica e controllo tecnico della posizione digitale.
§ 3. Wallet, chiavi private e disponibilità delle cripto-attività
A conferma delle conclusioni esposte a conclusione del precedente paragrafo, vale la pena fare qualche cenno a uno degli aspetti maggiormente fraintesi nell’ambito delle cripto-attività: i wallet (o, più in generale, il rapporto tra disponibilità economica del cespite e controllo delle relative chiavi crittografiche).
La questione assume rilievo non soltanto sul piano tecnico, ma anche, come si vedrà, sotto il profilo tributario, poiché molte delle problematiche relative all’individuazione del soggetto passivo, al monitoraggio fiscale e alla trasmissione mortis causa delle cripto-attività trovano origine proprio nella peculiare struttura di tali strumenti.
Nel linguaggio comune il wallet viene frequentemente assimilato ad un conto corrente o ad un portafoglio digitale all’interno del quale sarebbero custodite le criptovalute. Tale rappresentazione non risulta tecnicamente corretta.
Le cripto-attività non sono infatti contenute nel wallet, né vengono trasferite da un dispositivo all’altro come avviene per un file informatico. Esse esistono esclusivamente come registrazioni all’interno della blockchain. Il wallet svolge invece la funzione di custodire e gestire le chiavi crittografiche necessarie per interagire con tali registrazioni.
Segnatamente, ogni utente genera una chiave privata, ossia una sequenza numerica che deve rimanere segreta. Da essa viene derivata matematicamente una chiave pubblica e, successivamente, uno o più indirizzi blockchain. Le operazioni registrate sulla rete non risultano quindi riferibili nominativamente ai soggetti coinvolti, ma esclusivamente agli indirizzi utilizzati per la transazione. La disponibilità delle cripto-attività non deriva pertanto dall’intestazione formale di un rapporto, bensì dalla possibilità di utilizzare la chiave privata necessaria per autorizzare le operazioni.
Ne consegue che, mentre nei rapporti finanziari “tradizionali” la disponibilità economica dell’attività è normalmente mediata da un intermediario che identifica il titolare del rapporto, nel sistema blockchain il controllo del cespite coincide, sotto il profilo tecnico, con il controllo della chiave privata. Chiunque disponga della chiave è potenzialmente in grado di trasferire le relative cripto-attività, indipendentemente dalla titolarità giuridica delle stesse.
Il wallet può poi assumere diverse configurazioni.
Si può innanzitutto distinguere fra hot wallet, ove le chiavi private sono conservate su dispositivi connessi ad internet (smartphone, software, servizi online, ecc.), e cold wallet, nel quale le chiavi vengono conservate offline (es. chiavette, hard disk esterni, ecc.).16
Ulteriore distinzione è poi quella fra wallet custodial e wallet non-custodial. Nel primo caso la custodia delle chiavi private viene affidata dall’utente ad un soggetto terzo, generalmente un Exchange, mantenendo la disponibilità economica delle cripto-attività, ma senza alcun controllo diretto sulle chiavi. Nel secondo caso, invece, il soggetto detiene personalmente le credenziali necessarie per operare sulla blockchain, assumendosi integralmente il rischio connesso alla loro conservazione.17
Trattasi di un aspetto che, come si vedrà meglio nelle pagine che seguono, è tutt’altro che irrilevante. Non solo la configurazione del wallet pone notevoli problematiche in relazione all’identificazione del titolare delle cripto-attività, ma impone altresì di evitare assimilazioni con istituti tradizionali quali il deposito o il conto corrente, poiché la disponibilità del cespite deriva dal controllo delle chiavi crittografiche e non dall’esistenza di un rapporto obbligatorio con un intermediario.
§ 4. Esempio concreto di funzionamento di una transazione Bitcoin
Al fine di comprendere chiaramente il funzionamento di questi strumenti, è opportuno affrontare un esempio di transazione prendendo a riferimento, per ragioni di semplicità, il Bitcoin.
Si immagini che Alice intenda trasferire un bitcoin a Bob. Contrariamente a quanto avviene nei tradizionali sistemi bancari, l’operazione non consiste nello spostamento di una determinata unità monetaria da un conto ad un altro. Il protocollo Bitcoin utilizza infatti il modello denominato Unspent Transaction Output (UTXO),18 fondato sulla continua ricostruzione delle disponibilità derivanti dalle operazioni precedentemente registrate.
Si supponga che Alice abbia ricevuto in passato due trasferimenti distinti, ciascuno pari a 0,6 bitcoin. Tali importi costituiscono due UTXO separati registrati sulla blockchain. Qualora Alice desideri trasferire un bitcoin a Bob, il wallet selezionerà automaticamente entrambi gli UTXO come input della nuova transazione.
La transazione conterrà quindi due input, rappresentati dai precedenti UTXO, e due output. Il primo output attribuirà un bitcoin all’indirizzo di Bob. Il secondo output restituirà ad Alice la differenza residua, al netto delle commissioni di rete, mediante un nuovo indirizzo sotto il suo controllo (c.d. change address).
Una volta costruita la transazione, Alice la sottoscrive mediante la propria chiave privata. La firma digitale consente alla rete di verificare che il soggetto che dispone degli UTXO sia effettivamente autorizzato ad utilizzarli. La transazione viene quindi trasmessa ai nodi della rete peer-to-peer.
I nodi procedono autonomamente alla verifica della correttezza dell’operazione. In particolare, controllano la validità della firma, l’esistenza degli UTXO utilizzati e l’assenza di fenomeni di double spending. Qualora tali verifiche abbiano esito positivo, la transazione viene inserita nel c.d. mempool, ossia l’insieme delle operazioni in attesa di essere registrate in un nuovo blocco.
A questo punto intervengono i miners, i quali selezionano le transazioni presenti nel mempool, normalmente privilegiando quelle che offrono commissioni più elevate, e le aggregano in un blocco candidato. Il blocco contiene anche una particolare operazione denominata coinbase transaction, mediante la quale vengono attribuiti al miner sia la block reward sia le transaction fees associate alle operazioni incluse.
Il miner avvia quindi il procedimento di Proof-of-Work, consistente nella ricerca di una soluzione matematica idonea a soddisfare le condizioni previste dal protocollo. Una volta individuata tale soluzione, il blocco viene trasmesso alla rete e sottoposto alla verifica degli altri nodi. Solo dopo il completamento di tali verifiche il blocco viene aggiunto alla blockchain e la transazione può considerarsi confermata.19
L’esempio consente di evidenziare alcuni aspetti che rivestono particolare interesse nella prospettiva tributaria. In primo luogo, l’operazione avviene senza l’intervento di alcun intermediario finanziario. In secondo luogo, il trasferimento non riguarda un bene materialmente individuabile, ma una modifica dello stato delle registrazioni presenti all’interno del registro distribuito. Infine, la remunerazione del miner deriva sia dall’emissione di nuovi bitcoin sia dalle commissioni corrisposte dagli utenti, circostanza che assume particolare rilievo nell’analisi del relativo trattamento fiscale.
§ 5. La pluralità funzionale delle cripto-attività
Un ultimo e conclusivo aspetto “tecnico” che merita di essere analizzato concerne il polimorfismo delle cripto-attività, categoria che ricomprende molti altri strumenti oltre alle ben note criptovalute.
Accanto alle cripto-attività utilizzate prevalentemente come mezzo di scambio o riserva di valore, si collocano infatti token destinati a consentire l’accesso ad un servizio digitale, token attributivi di poteri di governance all’interno di un protocollo decentralizzato, token collegati ad attività sottostanti, token di moneta elettronica volti a mantenere un valore stabile rispetto ad una valuta ufficiale, nonché non-fungible token rappresentativi di beni digitali unici o comunque non reciprocamente sostituibili.20
Se un token utilizzato come mezzo di pagamento pone problemi di assimilazione alle valute o agli strumenti finanziari, un utility token può risultare più vicino ad un diritto di accesso ad un servizio, un governance token può incorporare una posizione partecipativa nell’amministrazione del protocollo, mentre un NFT può rappresentare un bene digitale unico, la cui valutazione dipende da dinamiche di mercato spesso illiquide e altamente speculative.
Ne consegue che l’utilizzo di una definizione fiscalmente unitaria di cripto-attività, pur apprezzabile sul piano della certezza normativa, rischia di ricomprendere all’interno della medesima fattispecie fenomeni che manifestano capacità contributiva secondo modalità profondamente differenti. La comune appartenenza alla tecnologia di registro distribuito non è, di per sé, sufficiente ad assicurare l’omogeneità economica e giuridica dei cespiti considerati.
§ 6. Il trattamento fiscale delle criptovalute
Delineata la struttura ed il funzionamento delle cripto-attività, è ora necessario concentrare l’attenzione sui profili fiscali.
Il primo intervento in materia è contenuto nella Ris. 2 settembre 2016, n. 72/E del 2016 ove l’Agenzia delle Entrate, facendo leva sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea,21 ritenne applicabile, in via interpretativa, la disciplina prevista per le valute estere con conseguente potenziale emersione di plusvalenze imponibili ex art. 67, comma 1, lett. c-ter), comma 1-bis e comma 1-ter del TUIR.
Conseguentemente, come anche rimarcato nelle successive Ris. 24 novembre 2021, n. 788 e 1° agosto 2022, n. 397, la cessione di criptovalute poteva dar vita a operazioni a termine, calcolate sulla differenza fra il cambio a pronti in vigore alla data di stipula del contratto di cessione e il corrispettivo di cessione a termine, ovvero a operazioni a pronti in caso di superamento della soglia di giacenza media delle criptovalute detenute dal contribuente per almeno sette giorni lavorativi continui secondo una logica mutuata proprio dalla disciplina delle valute estere.22
La detenzione di criptovalute, sempre antecedentemente alla modifica dell’art. 67 TUIR, è stata altresì ritenuta rilevante ai fini del monitoraggio fiscale, dovendo le stesse essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi alla stregua di “attività estere di natura finanziaria” ex art. 4, D.L. n. 167/1990, seppur senza indicazione di uno Stato specifico.23
La ricostruzione del regime applicabile alle plusvalenze realizzate anteriormente al 1° gennaio 2023 è stata recentemente oggetto di attenzione anche in sede giurisprudenziale.
In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bergamo, con la sentenza 2 dicembre 2025, n. 573,24 ha ritenuto imponibili le plusvalenze da bitcoin realizzate nel 2018, respingendo la tesi secondo cui, prima dell’introduzione della lett. c-sexies), sarebbe mancato un espresso presupposto impositivo. La pronuncia sembra valorizzare la continuità tra il regime anteriore e quello introdotto dalla Legge di bilancio 2023, leggendo quest’ultimo non come disciplina radicalmente innovativa, bensì come intervento di sistematizzazione di una fattispecie già fiscalmente rilevante.
Nella medesima direzione si è posta, più di recente, anche la Corte di cassazione penale, con la sentenza 5 giugno 2026, n. 20740, resa in materia di sequestro preventivo per dichiarazione infedele. La Suprema Corte ha infatti escluso che la L. 29 dicembre 2022, n. 197 abbia introdotto ex novo l’obbligo di tassare le plusvalenze da bitcoin, ritenendo che, ove derivanti da operazioni aventi finalità speculative o di investimento, esse fossero già riconducibili, per le annualità anteriori alla riforma, ai redditi diversi di natura finanziaria.
Tali arresti confermano, dunque, la tendenza giurisprudenziale a negare l’esistenza di un vuoto normativo assoluto nel periodo anteriore al 2023. Resta, tuttavia, il dato sistematico per cui l’inquadramento previgente era rimesso prevalentemente a soluzioni interpretative, fondate dapprima sull’assimilazione alle valute estere e, successivamente, sulla riconducibilità delle plusvalenze da bitcoin alle categorie dei redditi diversi di natura finanziaria. Proprio tale incertezza conferma la funzione ordinatrice dell’intervento del 2022, pur senza escludere le criticità derivanti dall’applicazione retrospettiva di categorie fiscali non espressamente costruite per il fenomeno delle cripto-attività.
Il proliferare di interventi di prassi, e le conseguenti incertezze dagli stessi derivanti, portarono quindi il legislatore ad intervenire con la L. n. 197/ 2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha modificato l’art. 67 del TUIR e il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 al fine di introdurre una disciplina organica sul tema.
Il fulcro della riforma risiede nell’introduzione della nuova lett. c-sexies) all’art. 67, comma 1, del TUIR con la quale il legislatore nazionale ha adottato una definizione sostanzialmente coincidente con quella successivamente accolta dal regolamento MiCA. Sono quindi oggi cripto-attività le rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.25
Occorre tuttavia precisare che il rinvio alla nozione europea non esaurisce il problema qualificatorio. Il Regolamento MiCA, infatti, pur muovendo da una definizione ampia di cripto-attività, distingue al proprio interno differenti categorie di token, fra cui, ad esempio, i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica. Ne consegue che la trasposizione della definizione MiCA nel TUIR non consente, di per sé, di risolvere le questioni relative alla manifestazione della capacità contributiva, alla localizzazione del cespite e alla qualificazione dei proventi.
Tale definizione ha però due importanti meriti: da un lato, riconduce espressamente nell’area di rilevanza fiscale tutti gli strumenti operanti sulla blockchain (es. NFT), dall’altro lato permette il definitivo superamento del parallelismo con le valute estere a corso legale.26
A tal riguardo, vale la pena rilevare che la successiva Legge di bilancio 2025 ha eliminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la soglia di irrilevanza di euro 2.000 originariamente prevista dall’art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR. Tale intervento sembra confermare il progressivo distacco della disciplina delle cripto-attività dal precedente paradigma delle valute estere, rimuovendo un elemento che, almeno sul piano funzionale, poteva ricordare la soglia di giacenza prevista per queste ultime.
Passando poi al vero e proprio trattamento impositivo, la lett. c-sexies attrae tra i redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, a condizione che non costituiscano redditi di capitale.
Non costituiscono però fattispecie realizzative le permute tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni. Il legislatore, ritornato in un secondo momento sul tema, ha poi sottratto rilevanza fiscale anche alla conversione in euro di token di moneta elettronica denominati in euro e il rimborso in euro del relativo valore nominale.27
Per quanto concerne, invece, la base imponibile, ad essa è dedicato il comma 9-bis dell’art. 68, a mente del quale le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale dei beni permutati, e il costo o valore d’acquisto. In merito alla determinazione di tale costo, il legislatore pone a carico del contribuente l’onere di documentare il valore originario con elementi certi e precisi, disponendo che in difetto il costo d’acquisto sia computato pari a zero.
Similmente alle plusvalenze “ordinarie”, nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante, il quale, se non documentabile in base a elementi certi e precisi, si presume pari a zero.
La Legge di bilancio 2023 ha altresì modificato l’art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 prevedendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche alle plusvalenze di cui alla lett. c-sexies.
Quanto all’aliquota dell’imposta sostitutiva, il regime ha conosciuto una ulteriore evoluzione. Per il periodo d’imposta 2025 l’aliquota rimane fissata al 26%, ma viene meno la soglia di irrilevanza di euro 2.000. A partire dal 1° gennaio 2026, invece, è previsto l’innalzamento dell’aliquota al 33% per la generalità delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da cripto-attività, ferma restando l’applicazione dell’aliquota del 26% per specifiche operazioni relative a token di moneta elettronica denominati in euro. Ne deriva un regime a doppio binario, nel quale la disciplina fiscale distingue, almeno ai fini dell’aliquota applicabile, fra cripto-attività genericamente intese e token che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento all’euro.
L’allineamento del comparto crypto alle attività finanziarie tradizionali si realizza compiutamente sul piano dell’imposizione patrimoniale e degli obblighi di trasparenza. Il comma 129 della Legge di Bilancio 2023 ha esteso alle cripto-attività gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990, imponendo ai soggetti residenti28 la compilazione del Quadro RW.29
Parallelamente, viene istituito un doppio binario di prelievo patrimoniale, parametrato nella misura del 2 per mille annuo. Da un lato, l’imposta di bollo si applica ai rapporti aventi ad oggetto cripto-attività laddove sussistano obblighi di comunicazione alla clientela da parte di intermediari o prestatori di servizi residenti in Italia operanti tramite custodial wallet.
Dall’altro lato, l’imposta sul valore delle cripto-attività trova applicazione in via residuale ogniqualvolta l’imposta di bollo non sia applicata dall’intermediario nazionale. La fattispecie trova applicazione, tra l’altro, nel caso di cripto-attività detenute direttamente mediante wallet non-custodial, in cui le chiavi private siano controllate direttamente dal contribuente su dispositivi fisici, smartphone o personal computer, così come le attività giacenti presso Exchange esteri. La base imponibile è costituita dal valore delle attività al termine di ciascun anno solare, rilevato dalla piattaforma di acquisto o, in subordine, dal costo storico. L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni e alla quota di possesso.
Per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2021, il legislatore ha previsto una specifica procedura di regolarizzazione spontanea, la cui operatività è stata subordinata alla dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite e all’invio di un’apposita istanza entro il termine del 30 novembre 2023.30 La procedura si articola in due modalità distinte a seconda della natura della violazione commessa. Ove si registri l’omissione del solo monitoraggio fiscale, senza che le attività abbiano prodotto redditi imponibili, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di una sanzione in misura ridotta, pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate al termine di ciascuna annualità.
Qualora, al contrario, sia stata omessa la dichiarazione dei redditi e siano state realizzate plusvalenze o proventi imponibili, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle attività al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, maggiorata di una somma pari allo 0,5% annuo a titolo di sanzioni e interessi.31
Il quadro appena delineato, come già accennato, è stato peraltro oggetto di ulteriori interventi ad opera delle successive leggi di bilancio per il 2025 e per il 2026.
In particolare, la L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha eliminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la soglia di irrilevanza di euro 2.000 originariamente prevista dalla lett. c-sexies) e ha contestualmente disposto l’innalzamento dell’imposta sostitutiva al 33% a decorrere dal periodo d’imposta successivo.
La successiva L. n. 199/2025 ha sostanzialmente confermato tale impostazione, introducendo tuttavia un’importante eccezione per i token di moneta elettronica denominati in euro di cui all’art. 3, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2023/1114, per i quali continua a trovare applicazione la precedente aliquota del 26%, risultando altresì fiscalmente irrilevanti la conversione in euro e il rimborso del relativo valore nominale.32
Dunque, volendo sintetizzare, la riforma del 2022 (e s.m.i.) ha segnato il passaggio da una disciplina costruita quasi esclusivamente mediante interventi interpretativi dell’Amministrazione finanziaria ad un sistema normativo autonomo che assume la cripto-attività quale categoria unitaria e fiscalmente rilevante in sé considerata.
§ 7. Riflessioni critiche
Sebbene l’introduzione di una disciplina ad hoc in materia di cripto attività sia sicuramente apprezzabile, il raffronto fra il piano “tecnico” e quello fiscale evidenzia alcune perplessità ancora non del tutto superate.
a) La definizione di cripto attività
Un primo aspetto critico concerne proprio la stessa definizione di cripto-attività, la quale, seppur necessaria per rimediare alle incertezze interpretative anteriori alla legge di bilancio, è troppo vaga per cogliere tutte le particolarità dello strumento.
La descrizione effettuata nei paragrafi precedenti è infatti riduttiva di un fenomeno assai variegato. Da un lato, non si possono trascurare le ampie differenze fra le varie tipologie di strumenti. Così, ad esempio, si pensi all’abissale differenza fra criptovalute e rappresentazioni tramite token di elementi come le partecipazioni in società di capitali.33
Dall’altro lato, evidenti sono altresì le divergenze fra strumenti appartenenti alla medesima categoria. Esemplificativo è il raffronto fra Bitcoin, ove il Miner viene “retribuito” con l’intero importo della transaction fee e dei nuovi bitcoin generati dal sistema, e il Dash34 dove la validazione dà diritto a ricevere solo parte della ricompensa da validazione, mentre il restante 45% va ai masternode e il 10% in un treasury fund di cui beneficiari possono essere anche gli sviluppatori del protocollo.35
Trattasi di differenze che non attengono soltanto alla funzione economica del cespite, ma incidono direttamente sulle modalità di produzione, attribuzione e circolazione della ricchezza fiscalmente rilevante.36 È dunque evidente che l’integrazione del presupposto di imposta e, quindi, la manifestazione di capacità contributiva, non è speculare per tutte le operazioni in cripto-attività, ma dipende dalla configurazione dello strumento.37
Occorre quindi evidenziare come l’ambito degli strumenti finanziari digitali non si esaurisca nelle cripto-attività riconducibili alla lett. c-sexies) dell’art. 67 TUIR. La progressiva diffusione di fenomeni di tokenizzazione di strumenti finanziari tradizionali, nonché lo sviluppo di strumenti digitali attributivi di diritti patrimoniali, partecipativi o amministrativi, pone infatti problematiche ulteriori rispetto a quelle affrontate dalla disciplina delle cripto-attività in senso stretto.
In tali ipotesi il problema non concerne tanto la qualificazione dei proventi quali redditi diversi, quanto piuttosto la possibile riconducibilità degli stessi alla categoria dei redditi di capitale di cui all’art. 44 TUIR ovvero, più in generale, alla nozione di redditi di natura finanziaria destinata ad assumere crescente rilevanza nell’ambito del processo di riforma del sistema tributario.
La circostanza che il diritto patrimoniale sia incorporato o rappresentato mediante tecnologia di registro distribuito non sembra infatti idonea, di per sé, a mutarne la natura economica né la qualificazione tributaria del relativo rendimento. Un dividendo distribuito mediante un security token o una remunerazione derivante da uno strumento partecipativo digitalizzato sembrano continuare ad esprimere forme di remunerazione del capitale investito più prossime ai redditi di capitale che ai redditi diversi disciplinati dall’art. 67 TUIR.38
b) L’acquisto di cripto-attività tramite fork
Sempre sotto il profilo definitorio, il legislatore non sembra operare alcuna distinzione fra le diverse modalità d’acquisto, le quali, però, sono tutt’altro che irrilevanti.
Particolarmente problematica appare la fattispecie della c.d. hard fork. In tali ipotesi il contribuente si trova automaticamente destinatario di nuovi token per effetto della suddivisione della blockchain, senza aver posto in essere alcuna attività, aver effettuato ulteriori investimenti o aver potuto impedire l’attribuzione del nuovo cespite.39
La peculiarità della fork risiede nel fatto che l’attribuzione dei nuovi token non deriva da un atto dispositivo, da un investimento ulteriore o da un comportamento del contribuente, ma da una modifica delle regole tecniche del protocollo, alla quale il titolare della posizione originaria può risultare del tutto estraneo. In altre parole, diversamente da quanto avviene nelle tradizionali attribuzioni patrimoniali gratuite (es. donazione), nelle quali l’acquisto del bene presuppone normalmente una qualche forma di accettazione o comunque la possibilità di rifiutare l’attribuzione, la fork opera direttamente sul piano protocollare, determinando la nascita di una nuova disponibilità “digitale” indipendentemente dalla volontà del titolare.
La questione non è, quindi, soltanto quella dell’attribuzione gratuita di un nuovo cespite, che è stata già considerata dall’erario fiscalmente irrilevante, ma quella della rilevanza fiscale di una posizione digitale che nasce automaticamente per effetto della duplicazione della storia pregressa della blockchain e che solo successivamente, ed eventualmente, può acquisire un valore di mercato effettivo. Questa modalità rende dunque problematico individuare non solo l’effettivo momento di acquisto della cripto-attività, ma anche il relativo valore di acquisto ai fini della determinazione della base imponibile.
c) La titolarità delle cripto-attività
Ulteriore aspetto che merita attenzione è dato dalla connessione fra cripto-attività e contribuente. Come nelle altre forme di plusvalenza di cui all’art. 67 TUIR, il provento generato deve essere tassato in capo al proprietario o al titolare del relativo diritto reale di godimento ceduto. Tuttavia, se, in relazione a strumenti tradizionali come, ad esempio, immobili e partecipazioni, si tratta di un elemento di relativamente facile individuazione, nelle cripto-attività esso è tutt’altro che scontato.
Gran parte della disciplina e dei meccanismi di controllo sono agevoli quando la detenzione avviene tramite exchange centralizzati, la quale, come detto, seppur ampiamente diffusa, è solo una delle modalità di detenzione e non la sola.40
Ora, in caso di detenzione autonoma i soggetti operanti sulla blockchain non sono identificati nominativamente, essendo le operazioni riferibili agli indirizzi derivanti da coppie di chiavi crittografiche. Queste ultime, tra l’altro, non individuano un rapporto operatore economico–cripto-attività, ma, al contrario, quello sussistente fra operatore economico e indirizzo sulla rete al quale è riconducibile l’ultimo passaggio nella circolazione di determinati cespiti.
Nell’ambito delle criptovalute, l’enfasi verso l’anonimato è tra l’altro stata nel corso del tempo rafforzata dalla creazione (o fork) di alcun cripto, comunemente denominate “privacy coin” che, tramite appositi protocolli crittografici, mirano a mascherare l’identità del mittente, del destinatario e l’importo trasferito. È questo il caso, ad esempio, di Monero (XMR) e, seppur in misura più limitata, Zcash (ZEC).
È quindi del tutto evidente che, mancando, fuori dalla detenzione tramite Exchange, un modo certo ed affidabile per ricollegare la criptovalute al soggetto realmente titolare delle stesse, l’effettiva applicazione della disciplina impositiva e le ordinarie attività di controllo possono risultare significativamente compromesse.
Le difficoltà di identificazione del contribuente (e di localizzazione delle cripto-attività) hanno recentemente indotto il legislatore europeo a privilegiare strumenti di cooperazione amministrativa rispetto a interventi di natura sostanziale.
In tale prospettiva si colloca la Direttiva (UE) 2023/2226 (c.d. DAC 8), recepita nell’ordinamento italiano mediante il D. Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, con la quale il sistema dello scambio automatico di informazioni è stato esteso anche alle cripto-attività e ai prestatori di servizi relativi alle stesse.
Il nuovo regime impone ai prestatori di servizi per le cripto-attività specifici obblighi di adeguata verifica della clientela, identificazione della residenza fiscale degli utenti e comunicazione periodica delle operazioni effettuate, secondo una logica fortemente ispirata al modello OCSE del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).
La scelta europea appare particolarmente significativa poiché sembra confermare, indirettamente, la difficoltà di applicare alle cripto-attività i tradizionali criteri di collegamento territoriale elaborati con riferimento alle attività finanziarie centralizzate. L’intervento normativo non mira infatti a risolvere il problema della localizzazione del cespite sul piano sostanziale, quanto piuttosto a ricostruire indirettamente la posizione fiscale del contribuente attraverso la raccolta e lo scambio sistematico delle informazioni detenute dagli intermediari operanti nel settore cripto.
Rimangono tuttavia esclusi dal perimetro informativo alcuni dei fenomeni che maggiormente caratterizzano la finanza decentralizzata, quali l’utilizzo di wallet non custodial e le transazioni effettuate direttamente tra soggetti privati senza l’intervento di prestatori di servizi assoggettati agli obblighi di comunicazione, circostanza che conferma come le criticità derivanti dalla struttura tecnica delle blockchain permissionless risultino soltanto parzialmente superate dai nuovi strumenti di cooperazione amministrativa.
d) Il “compenso” dei miner
Profilo di particolare interesse è poi quello della tassazione dei c.d. miner, specialmente per quel che concerne i profili Iva. L’amministrazione finanziaria ha infatti più volte avuto modo di affermare che la remunerazione attribuita al miner come corrispettivo per la validazione del blocco è fuori campo Iva in quanto servizio “caratterizzato dall’assenza di un legame sinallagmatico con conseguente preclusione del diritto a detrazione”.41
Non si può tuttavia fare a meno di rilevare come, anche in questo caso, l’erario sembri trascurare un elemento tecnico essenziale del funzionamento dei protocolli blockchain. Nei documenti di prassi l’Agenzia si limita infatti ad affermare che “i miner sono in genere ricompensati – direttamente o per il tramite del pool cui aderiscono – dal sistema/network/rete che si autogestisce, tramite l’assegnazione di criptovalute, e solo quando per primi ottengono la convalida di un blocco”.
Trattasi, tuttavia, di una ricostruzione che appare pienamente coerente soltanto con riguardo alla componente della remunerazione rappresentata dalla block reward, ossia dai nuovi bitcoin generati dal protocollo e attribuiti al miner che per primo valida il blocco. In tale ipotesi, infatti, la remunerazione non proviene da un soggetto determinato, ma deriva direttamente dalle regole di funzionamento della rete.
Maggiori perplessità emergono, invece, con riferimento alle transaction fees. Come rilevato sia dal Comitato IVA nel Working Paper n. 1037 del 2022 sia dall’OCSE nel documento Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues, la remunerazione del miner non è infatti costituita esclusivamente dai nuovi token emessi dal protocollo, ma anche dalle commissioni associate alle transazioni incluse nel blocco validato. Tali somme, diversamente dalla block reward, non sono generate dalla rete in senso proprio, ma risultano economicamente sostenute dagli utenti che intendono ottenere l’inclusione delle proprie operazioni all’interno della blockchain.
È certamente vero che il singolo utente non è in grado di individuare ex ante il miner che procederà alla validazione del blocco e che non si instaura tra le parti un rapporto contrattuale in senso tradizionale. Ciò nondimeno, non può essere trascurato che una quota crescente della remunerazione percepita dal miner deriva da importi direttamente collegati alle transazioni che gli utenti richiedono di registrare sulla rete.
La questione assume ulteriore rilievo ove osservata in prospettiva evolutiva. Il protocollo Bitcoin prevede infatti una progressiva riduzione della block reward attraverso il meccanismo degli halving sino al raggiungimento del limite massimo di emissione. Ne consegue che la sostenibilità economica dell’attività di validazione sarà progressivamente affidata alle sole commissioni di transazione.
Appare quindi discutibile estendere automaticamente all’intera remunerazione del miner conclusioni elaborate principalmente con riferimento alla sola block reward.
e) La determinazione della base imponibile
L’aspetto che probabilmente desta maggiori perplessità concerne l’individuazione della base imponibile e, in particolare, il valore iniziale o valore di acquisto, elemento non sempre agevolmente determinabile.
La volatilità e, soprattutto, l’anonimato non sempre consente di individuare il valore reale di acquisto delle cripto-attività. Sebbene gli exchange costituiscano normalmente un utile punto di riferimento per la determinazione del valore delle cripto-attività, le quotazioni possono presentare differenze anche significative in funzione della piattaforma utilizzata, della liquidità disponibile e delle modalità di formazione del prezzo.
In secondo luogo, occorre rammentare che le cripto-attività risentono di sensibili variazioni di ora in ora che non dipendono necessariamente da complesse operazioni commerciali. Emblematico è il caso Dogecoin, il cui valore ha subìto rilevanti oscillazioni in seguito a dichiarazioni pubbliche di Elon Musk, evidenziando la dipendenza di tali cespiti da dinamiche speculative e da fenomeni di consenso sociale.
Ancora più complessa diviene la determinazione del valore in caso di token non liquidi, token di nuova emissione, beni negoziati su mercati decentralizzati e, soprattutto, agli NFT, per i quali può mancare un mercato sufficientemente ampio da esprimere un valore normale attendibile al momento dell’acquisto.
In tali ipotesi, la volatilità del mercato e l’assenza di parametri oggettivi di valutazione rischiano di incidere direttamente sulla coerenza del prelievo con il principio di capacità contributiva. Il valore registrato in un determinato momento può infatti non rappresentare una ricchezza o non essere agevolmente determinabile per ragioni indipendenti dalla volontà del contribuente. Si pensi, ancora una volta, all’attribuzione di cripto a seguito di hard fork.
f) La territorialità delle cripto-attività
Una delle questioni che la riforma introdotta dalla L. n. 197/2022 non sembra aver definitivamente risolto riguarda la localizzazione territoriale delle cripto-attività, le quali, come noto, non sono collocabili in uno specifico territorio data la loro natura dematerializzata.
La riforma del 2022 non sembra aver affrontato espressamente tale problematica, lasciando sostanzialmente impregiudicato il problema della collocazione territoriale del cespite. Secondo l’amministrazione finanziaria, intervenuta sul tema con la circolare 27 ottobre 2023, n. 30 (punto 5, pag. 110), i criteri di localizzazione territoriale dipendono dalle modalità di detenzione delle cripto-attività.
Segnatamente, in caso di detenzione tramite prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, occorre fare riferimento alla residenza o all’ubicazione della stabile organizzazione dello stesso. Al contrario, in caso di detenzione diretta è necessario privilegiare il luogo di ubicazione del supporto di archiviazione, presuntivamente considerato in Italia in caso di soggetto residente, salvo prova contraria.
Trattasi di soluzioni non perfettamente condivisibili, specialmente con riferimento alla detenzione diretta. In particolare, non solo l’approccio dell’erario rischia di trasformare un criterio di collegamento oggettivo in uno soggettivo, ma mal si adatta, ancor una volta, alla possibile conformazione dei wallet non custodial.
Il contribuente, infatti, ben potrebbe detenere le cripto-attività mediante un wallet software o limitarsi a conservare la chiave privata. In questo caso, appare difficile affermare che le criptovalute sono ubicate in Italia in quanto si tratta di una detenzione totalmente dematerializzata.
Ancora una volta, ci si trova a doversi confrontare con un problema che ha caratterizzato l’intera disciplina anteriforma ovverosia il tentativo di ricondurre a categorie tradizionali uno strumento che non può essere letto con le medesime logiche degli ordinari strumenti finanziari.
g) Cripto-attività e successioni
Se la disciplina delle imposte sui redditi ha progressivamente conosciuto un processo di adattamento alle peculiarità delle cripto-attività, analoga evoluzione non sembra essersi verificata nell’ambito del tributo successorio-donativo.
Sebbene, a seguito delle modifiche apportate al TUSD ad opera del D. Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 le cripto-attività si devono ritenere ricomprese nell’ambito applicativo dell’imposta, la particolare configurazione dello strumento crea alcune particolari problematiche.
L’imposta sulle successioni è stata infatti costruita assumendo implicitamente che il bene trasmesso sia identificabile, valutabile e concretamente acquisibile dagli eredi. Tali presupposti, normalmente pacifici con riferimento ai beni tradizionali, risultano assai meno scontati nel contesto delle cripto-attività detenute mediante wallet non-custodial. In tali ipotesi, infatti, la disponibilità economica del cespite non dipende dall’esistenza di un rapporto con un intermediario né dalla mera titolarità giuridica della posizione, ma dal possesso della chiave privata necessaria per autorizzare le operazioni sulla blockchain.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui cadano in successione delle criptovalute la cui chiave privata, però, era stata memorizzata dal solo defunto senza comunicazione agli eredi della medesima.
Ne consegue che la successione non determina necessariamente anche un vero e proprio trasferimento del cespite. Mentre il diritto civile è perfettamente in grado di individuare gli eredi e di trasferire loro la titolarità del patrimonio ereditario, la struttura della blockchain rimane del tutto indifferente a tali vicende. Qualora la chiave privata non sia conosciuta dagli eredi o non sia stata previamente trasmessa dal de cuius, le relative cripto-attività possono risultare definitivamente inutilizzabili, pur continuando ad esistere all’interno della blockchain. Si realizza così una peculiare frattura tra titolarità giuridica e disponibilità economica effettiva, fenomeno che non trova significativi equivalenti nei tradizionali rapporti bancari o finanziari.
A ciò si aggiungono le ulteriori difficoltà connesse all’identificazione e alla valutazione dell’attivo ereditario. L’assenza di intermediari, la natura pseudonima degli indirizzi blockchain e la possibile esistenza di wallet non dichiarati possono infatti rendere particolarmente complessa la stessa individuazione delle attività facenti parte dell’asse ereditario. Analogamente, la determinazione del valore imponibile può risultare problematica soprattutto con riferimento a cripto-attività caratterizzate da elevata volatilità o, ancor più, agli NFT, per i quali spesso non esiste un mercato sufficientemente liquido e stabile da consentire l’individuazione di un valore attendibile.
Ulteriori incertezze emergono, infine, sul piano della territorialità. Le tradizionali categorie utilizzate dall’imposta sulle successioni presuppongono la possibilità di individuare il luogo di esistenza del bene o dell’attività patrimoniale. Tuttavia, una cripto-attività registrata su una blockchain decentralizzata non appare agevolmente riconducibile ad alcun territorio specifico, mancando sia un’autorità emittente sia un soggetto gestore del sistema. Anche sotto tale profilo, la struttura tecnica delle cripto-attività sembra porre in discussione categorie giuridiche elaborate con riferimento a fenomeni centralizzati e territorialmente localizzabili.
§ 8. Conclusioni
Il quadro delineato nel corso della trattazione evidenzia in maniera chiara come, ad oggi, persistono significative frizioni fra il piano tecnico-informatico e quello giuridico.
L’introduzione della lett. c-sexies all’interno del TUIR e la positivizzazione di una definizione fiscale di cripto-attività sono sicuramente passi avanti da accogliere con estremo favore avendo il legislatore fatto chiarezza in un settore caratterizzato da continua evoluzione tecnologica.
Tuttavia, la riconduzione ad unità di un fenomeno, quale quello delle cripto-attività, estremamente diverso e variegato rischia di generare più perplessità di quante ne risolve incentivando, così, il proliferare di nuovi dubbi e soluzioni non sempre condivisibili.
Sebbene non si possa negare un certo grado di differenziazione anche nell’ambito delle tradizionali forme di investimento, le cripto-attività, criptovalute in primis, presentano caratteristiche e funzioni estremamente differenti che condividono fra loro solo l’operatività sulla blockchain. Esempio lampante è il raffronto fra un tipico strumento di investimento, quali le partecipazioni in società, e le criptovalute. Non si può negare che all’interno della prima categoria rientrino strumenti partecipativi piuttosto variegati (azioni ordinarie, azioni autoestinguibili, partecipazioni di srl con diritti patrimoniali rafforzati, ecc.). Tuttavia, essi hanno un nucleo centrale comune individuabile nella partecipazione tramite investimento al capitale sociale di una società. Al contrario, si pensi alla differenza fra criptovalute e NFT: due strumenti che svolgono funzioni e ruoli radicalmente differenti, ma utilizzando strutture tecniche in parte assimilabili. Differenza, questa, che non riguarda soltanto la struttura tecnica degli strumenti, ma anche le modalità attraverso cui gli stessi producono e attribuiscono ricchezza fiscalmente rilevante.
In altre parole, la soluzione adottata dal legislatore, sebbene diversa nella forma, nella sostanza reitera l’errore di fondo in cui era incorsa la prassi nel periodo antecedente al 2023: ricondurre a schemi tradizionali ciò che tradizionale non è.
E, allora, l’unico modo per fare realmente chiarezza in questo settore non è dato dall’introduzione di generali definizioni, ma adottare una disciplina in grado di valorizzare lo strumento coerentemente con le sue caratteristiche. D’altro canto, anche lo stesso regolamento MiCA al quale il legislatore si ispira per definire, ai fini fiscali, il fenomeno, non si limita a dare una definizione generica di cripto-attività, ma contiene una serie di sotto definizioni volte a meglio inquadrare il fenomeno (es. token collegato ad attività, utility token, token di moneta elettronica, ecc.).
È indubitabile che il diritto, specialmente, il diritto tributario, si trovano a dover “rincorrere” fenomeni nuovi idonei ad esprimere capacità contributiva adattando il sistema agli stessi. Ciò però non può portare a forzare un adattamento puro e semplice di regole datate a strumenti nuovi che mal si adattano con strutture non più idonee a colpire nuove manifestazioni di forza economica.
La sfida per il legislatore non sembra quindi essere quella di individuare una definizione sempre più ampia di cripto-attività, bensì quella di costruire regole capaci di cogliere le differenti modalità attraverso cui tali strumenti producono, attribuiscono e trasferiscono ricchezza fiscalmente rilevante.
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Questo biennio ha visto sia un significativo aumento di valore di questi strumenti (solo il Bitcoin è passato da circa 1.000 a 20.000 dollari nel corso del 2017) e le prime prese di posizione della prassi e della giurisprudenza. Hedqvist.
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Oltre alla Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), che ha introdotto la lett. c-sexies all’interno dell’art. 67 TUIR, occorre rammentare anche la L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), la L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) e la L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).
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Alla data di stesura del presente contributo, le principali piattaforme di monitoraggio censiscono oltre 19.000 progetti cripto-attivi. Se si considera anche cespiti dotati di minor affidabilità come memecoin, progetti inattivi, token privi di effettiva operatività e iniziative fraudolente, il dato raggiunge diverse decine di milioni di unità.
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Si veda R. Razzante, Il regolamento MiCA (market in crypto asset): un governo dei rischi nel mercato crypto, in Riv. dir. trib., 2023, 221.
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Sul tema, fra i tanti, F. Mattasoglio, Le proposte europee in tema di crypto-assets e DLT. Prime prove di regolazione del mondo crypto o tentativo di tokenizzazione del mercato finanziario (ignorando bitcoin)?, in Riv. dir. banc., 2021, 413; M. Lembo, Il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) sul mercato delle cripto valute, in I contratti, 2025, 70.
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Si pensi, ad esempio, a concetti quali quelli di criptovaluta, token, wallet, mining, staking ed exchange fra i tanti.
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Per un’analisi dettagliata del funzionamento dello strumento, si veda F. Masood, A. R. Faridi, An Overview of Distributed Ledger Technology and its Applications, in International Journal of Computer Science and engineering, 2018, 422; M. Gorbunova, P. Masek, M. Komarov, A. Ometov, Distributed ledger technology: State-of-the-art and current challenges, in Computer Science and Information Systems, 2022, 65.
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Sul tema delle architetture di rete, vedi M. Irrera, S. Catalano, Criptovalute e NFT: il quadro normativo di riferimento, in Dir. ed econ. dell’impr., 2022, 615; V. Portale, F. Bruschi, G. Vella, Una introduzione a blockchain, Web3 e crypto-asset, in F. Annunziata, A. Sciarrone Alibrandi (a cura di), Cripto-attività, Bologna, 2024, 41; S. Das Et Al., A Comparative Analysis of the Consensus Algorithms in Blockchain Technology, 2022; X. FU Et Al., A survey of Blockchain consensus algorithms: mechanism, design and application s, in Sci. China Inf. Sci., 2021.
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La presente ricostruzione assume quale modello di riferimento le blockchain pubbliche e permissionless, che rappresentano il paradigma tecnologico alla base delle principali cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, ecc.). In dottrina si rileva tuttavia come il concetto di Distributed Ledger Technology presenti un’estensione più ampia, potendo ricomprendere anche registri distribuiti permissioned o privati, nei quali la partecipazione alla rete e i meccanismi di validazione risultano limitati a soggetti previamente autorizzati. In tali ipotesi, la struttura peer-to-peer e il grado di decentralizzazione possono risultare significativamente attenuati.
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Per una ricostruzione dettagliata delle cripto-attività in chiave prettamente giuridica, si veda P. De Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law: The Rule of Code, Harvard, 2018.
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Si distingue tra full node, che archivia l’intera cronologia della catena (pari a diverse centinaia di gigabyte), e light node, che memorizza solo i dati necessari appoggiandosi a un full node (come nel caso dei wallet d’uso comune su dispositivi mobili).
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Per una trattazione generale della crittografia asimmetrica e dei sistemi a chiave pubblica, si veda A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, Londra, 1996. In una prospettiva più orientata al bitcoin, si rinvia, invece, A.M. Antonopoulos, Mastering Bitcoin, California, 2023.
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Diverso è il caso di detenzione presso un Exchange centralizzato (es. Coinbase, Binance), in quanto, in questa ipotesi, il contribuente non ha accesso alle proprie chiavi private, ma ne delega la gestione alla piattaforma. Il controllo tecnico del wallet pertiene all’Exchange, mentre l’utente assume una posizione che, sotto diversi profili, può risultare assimilabile a un diritto di credito nei confronti dell’intermediario.
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I wallet si dividono in hot storage (connessi alla rete) e cold storage (privi di connessione, quali hardware o paper wallet).
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Sul tema, A. Narayan et. Al., Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction, Denver, 2016, 168.
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La seconda soluzione offre generalmente maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza informatica, riducendo il rischio di accessi non autorizzati.
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Per un’analisi approfondita delle varie tipologie di wallet, si veda S. Suratkar, M. Shirole, S. Bhirud, Cryptocurrency Wallet: A Review, in 2020 4th International Conference on Computer, Communication and Signal Processing (ICCCSP), Chennai, India, 2020, 1.
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Il concetto di UTXO è efficacemente illustrato da M. M. T. Chakravarty, et al, The Extended UTXO Model, in M. Bernhard, et al. (a cura di), Financial Cryptography and Data Security, Malasya, 2020.
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S. N. Li, Z. Yang, C. J. Tessone, Proof-of-Work cryptocurrency mining: a statistical approach to fairness, in 2020 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC Workshops), Chongqing, Cina, 2020, 156.
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La distinzione fra le varie cripto-attività è conosciuta anche dallo stesso regolamento MiCA come illustra M. Cian, La nozione di cripto-attività nella prospettiva del MiCAR. Dallo strumento finanziaio al “token” e ritorno, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2022, 59.
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CGUE, 22 ottobre 2015, causa C-264/14, Hedqvist, commentata da C. Trenta, Bitcoin e valute virtuali. Alcune riflessioni alla luce della decisione della Corte di Giustizia UE sul regime IVA applicabile ai bitcoin, in Riv. trim. dir. trib., 2016, 949; R. Scalia, Riflessioni su alcuni temi controversi sulla disciplina IVA delle c.d. criptovalute, in Giur. imp., 2020, 1.
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Per una ricostruzione puntuale del regime anteriforma, si vedano, fra i tanti M.V. Serranò, Riflessioni sui profili tributari dei “cripto-asset” ad un decennio dalla loro nascita, in Boll. trib., 2018, 341; E. Belli Contarini, La (in)tassabilità dei proventi da cessione di criptovalute. Lacune normative ai ni IRPEF, IVA, monitoraggio scale e dell’imposta sulle successioni e donazioni, in Boll. trib., 2021, 652; G. Escalar, Il regime scale dei redditi delle criptovalute conseguiti dai privati, in Corr. trib., 2021, 835; F. Fassò, Il regime fiscale dei bitcoin secondo una recente (e unica) prassi amministrativa. Un passo avanti e una occasione mancata, in Strum. fin. fisc., 2017, 105; E. Ferrari, Bitcoin e criptovalute: la moneta virtuale tra Fisco ed antiriciclaggio, in Fisco, 2018, 861; E. Mignarri, Bitcoin e criptovalute: il trattamento scale delle valute virtuali, in Bancaria, 2018, 56.
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Cfr. istruzioni 2019 relative alla dichiarazione dei redditi 2018. A. Contrino, G. Baroni, The Cryptocurrencies: Fiscal Issues and Monitoring, in Dir. prat. trib. int., 2019, 11.
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Commentata da A. Monaci, La disciplina fiscale delle criptovalute al vaglio della giurisprudenza di merito tra legalità dell’imposizione e retroattività, in Strum. Fin. Fisc., 2026, 1.
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M.C. Pierro, Le cripto-attività e l’imposizione diretta dopo la legge di Bilancio 2023, in G. Ragucci (a cura di), Fisco digitale, Torino, 2023, 11; F. Avella (a cura di), Bitcoin e criptoattività, Milano, 2023, passim; S. Capaccioli, D. Deotto, Disciplina tributaria delle cripto-attività: novità in chiaroscuro, in Fisco, 2023, 315.
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Sul punto, vedi M. Piazza, Tassazione delle cripto-attività ieri e oggi, in Fiscalità & commercio internazionale, 2023, 16.
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E. Marvulli, Dal 2026 modifiche al regime fiscale delle operazioni in cripto-attività, in Fisco, 2026, 513.
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Il monitoraggio fiscale riguarda persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti, tenuti ad indicare nel quadro RW le cripto-attività detenute nel periodo d’imposta, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano detenute presso intermediari esteri o mediante wallet non custodial.
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Cfr. Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, Il monitoraggio fiscale delle attività estere nel quadro RW, 2023.
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Cfr. Agenzia delle Entrate, Provvedimento prot. n. 290480/2023 del 7 agosto 2023.
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Cfr. art. 1, commi 139 e 140, L. n. 197/2022.
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E. Marvulli, Dal 2026 modifiche al regime fiscale delle operazioni in cripto-attivita, in Fisco, 2026, 513.
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Per un approfondimento sul tema, si rinvia a S.M. Scalera, Tokenizzazione di partecipazioni di società di capitali, Milano, 2025.
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Progetto nato nel 2014 da Litecoin, il cui nome è la contrazione di Digital Cash, inizialmente noto come Xcoin, poi DarkCoin ed infine chiamato Dash.
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Dash dimostra dunque come la remunerazione possa essere distribuita fra differenti soggetti della rete secondo regole protocollari che non trovano equivalenti nel modello Bitcoin.
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Come rileva M. C. Pierro, Le criptoattività e l’imposizione diretta dopo la legge di bilancio 2023, cit., 29, “È evidente che il legislatore, applicando la disciplina prevista dagli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997, ha considerato le criptoattività al pari delle attività finanziarie, non tenendo in debito conto, come forse avrebbe dovuto fare, che questi asset si differenziano tra loro in ragione delle caratteristiche e della funzione per la quale sono emessi”.
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La difficoltà nel fornire una definizione unitaria e omnicomprensiva è nota anche ad altri ordinamenti, primo fra tutti quello statunitense come anche rilevato da S. A. Davenport, S. C. Usrey, Crypto Assets: Examining Possible Tax Classifications Available to Purchase, in Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2023, 55.
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Sul tema A. Sanelli, V. Tortorici, Il fenomeno crypto-asset. Aspetti regolamentari, civilistici e fiscali, in Strum. Fin. Fisc., 2021, 35; A. Sanelli, Crypto-Asset Taxation in Italy: A Teenager in an Old Man’s Suit?, in Intertax, 2026, 509.
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Il problema interessa non solo l’ordinamento nazionale. Nell’ottica dell’ordinamento statunitense, si veda A. Sabu, Realization’s Vexations: Taxing Cryptocurrency Hard Forks, in Jurimetrics: The Journal of Law, Science, and Technology, 2021, 1.
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La criptovaluta, difatti, nasce proprio dall’idea di consentire all’operatore di effettuare scambi utilizzando una moneta che non richiede l’intervento di un intermediario, garantendo un elevato grado di pseudonimia e l’assenza di identificazione nominativa nativa.
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Ris. 12 ottobre 2022, n. 508.
Curriculum Vitae
Federico Tarini (1993), Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna con lode nel maggio 2017, consegue il Dottorato di ricerca in Diritto Tributario Europeo nel 2021.
Attualmente è assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna nell’ambito del progetto “ECCE – European Common Customs Evaluation” finanziato dall’OLAF.
Ha partecipato come relatore a diversi convegni in ambito sia nazionale che internazionale.
federicotarini@outlook.com
