DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

L’amministrazione di beni immobili con intestazione a società fiduciaria autorizzata

  • Leonardo Arienti,
  • Alessandro Accinni,
Cita come:
Leonardo Arienti, Alessandro Accinni, L’amministrazione di beni immobili con intestazione a società fiduciaria autorizzata, in Trusts, 2024, 302.

Tesi

L’incarico di amministrazione di beni conferito a società fiduciaria autorizzata ai sensi della L. n. 1966 del 1939 e del D.M. 16 gennaio 1995 comporta il trasferimento alla fiduciaria della sola titolarità del bene oggetto di amministrazione che rimane di proprietà del fiduciante, il quale dispone dello stesso mediante la società fiduciaria che opera in forza delle specifiche istruzioni così ricevute. Tra i beni oggetto di amministrazione fiduciaria rientrano anche i beni immobili. La recente evoluzione giurisprudenziale di legittimità e di merito in materia di trust, alla quale è seguito il cambio di indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, conferma che, in applicazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, vista l’assenza di un trasferimento di proprietà e di ricchezza, all’atto con il quale il fiduciante intesta il bene immobile alla società fiduciaria devono ritenersi applicabili (così come avviene per il trust) le imposte di registro, ipotecaria a catastale in termine fisso, con esclusione dell’applicabilità delle imposte di successione e donazione.

The author’s view

The fiduciary mandate assigned to a fiduciary company i.e. società fiduciaria pursuant to Law No. 1966 of November 23, 1939 and to Ministerial Decree 16 January 1995 causes the transfer to the fiduciary company of the mere title on the asset under administration. The principal i.e. fiduciante remains in the effective ownership of the asset and disposes of it through the fiduciary company that acts pursuant to the specific instructions received. Assets subject to fiduciary administration also include real properties. The recent Italian jurisprudential evolution about trusts, which was followed by the changing of the position by the Italian Revenue Agency, confirms that, in application of the ability-to-pay principle referred to in Article 53 of the Italian Constitution and given the absence of the transfer of ownership and of wealth, the deed by which the principal registers the real property in the name of the fiduciary company has to be subject (as for trust) to the registration, mortgage and cadastral taxes in fixed term, with the exclusion of the applicability of inheritance and gift taxes.

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