DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

L’interposizione del trust tra clausole dell’atto istitutivo e comportamento concreto dei soggetti coinvolti (Risposta a interpello, 23 gennaio 2026, n. 17/E)

  • Andrea Beraldo,
Cita come:
Andrea Beraldo, L’interposizione del trust tra clausole dell’atto istitutivo e comportamento concreto dei soggetti coinvolti (Risposta a interpello, 23 gennaio 2026, n. 17/E), in Trusts, 2026, 577.

Tesi

In tema di interposizione del trust, la sola presenza nell’atto istitutivo di clausole che attribuiscono poteri incisivi ai soggetti coinvolti nella vita del trust non appare sufficiente, di per sé, a porne in discussione la genuinità fiscale, specie se tali clausole risultano conformi alla legge regolatrice scelta dal disponente. L’indagine dovrebbe invece fondarsi su un approccio fattuale, volto a verificare se l’esercizio di tali poteri abbia realmente compromesso la discrezionalità del trustee, escludendo l’effettivo spossessamento dei beni da parte del disponente e la segregazione patrimoniale degli stessi in capo al trustee. Nella Risposta a interpello n. 17/E/2026 l’Agenzia, pur avendo escluso la sussistenza, in concreto, di profili di ingerenza del guardiano, ha comunque concluso per l’interposizione del trust da parte del disponente, ritenendo sufficiente la mera attribuzione al guardiano di poteri astrattamente idonei a incidere sulla discrezionalità del trustee.

The author’s view

In the context of trust interposition, the mere inclusion in the trust deed of provisions granting extensive powers to persons involved in the trust is not, in itself, sufficient to call into question the trust’s genuineness for tax purposes, particularly where such provisions are consistent with the governing law chosen by the settlor. The assessment should instead be grounded in a factual analysis aimed at determining whether the exercise of those powers has actually impaired the trustee’s discretionary authority, thereby excluding the settlor’s effective divestment of the assets and their segregation under the trustee’s control. In Ruling No. 17/E/2026, however, the Italian Revenue Agency, while excluding the existence of any actual interference by the protector, nevertheless concluded that the trust was interposed by the settlor, holding that the mere conferral upon the protector of powers capable, in the abstract, of affecting the trustee’s discretion was sufficient to support such a conclusion.

L'accesso a questo contributo è consentito solo agli abbonati alla relativa annata

Se sei abbonato

Se vuoi abbonarti