Diritto vivente - presentazione
Opponibilità del trust ai creditori del fallito (Trib. Salerno, 24 settembre 2025)
- Anna Maria Borgna,
- Pubblicato il: 06/08/2026
- Contenuto in Trusts, 2026, N°4 (N° 4 (luglio-agosto))
- DOI 10.35948/1590-5586/2026.1046
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Cita come:
Anna Maria Borgna, Opponibilità del trust ai creditori del fallito (Trib. Salerno, 24 settembre 2025), in Trusts, 2026, 480.
Massima
Qualora sia conferita in trust la partecipazione del 99% in una società, i beni della società rimangono ad essa intestati e non ricadono ipso iure nel trust, stante la separazione dei patrimoni.
Per consentire l’opponibilità di un trust ai creditori del disponente fallito, gli atti dispositivi dei beni ricadenti nella giurisdizione italiana conferiti al trustee devono essere compiuti conformemente alle formalità pubblicitarie previste dalla legge italiana, ossia la trascrizione per i beni immobili o la data certa per i beni mobili.
In caso di opposizione allo stato passivo di un disponente poi fallito deve essere rigettata la domanda dell’opponente ove sui beni immobili e mobili registrati rivendicati dallo stesso non risulti essere stato trascritto alcun vincolo astrattamente opponibile alla liquidazione giudiziale.
