Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica
I riflessi giusprocessuali della carenza di soggettività giuridica del trust (Trib. Roma, 29 dicembre 2024 e App. Potenza, 25 novembre 2024)
- Gloria Giorgi,
- Pubblicato il: 07/08/2025
- Contenuto in Trusts, 2025, N°4 (N° 4 (luglio-agosto))
- DOI 10.35948/1590-5586/2025.843
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Cita come:
Gloria Giorgi, I riflessi giusprocessuali della carenza di soggettività giuridica del trust (Trib. Roma, 29 dicembre 2024 e App. Potenza, 25 novembre 2024), in Trusts, 2025, 613.
Tesi
Il trust non ha un’autonoma soggettività giuridica, pertanto le azioni revocatorie ed esecutive non vanno notificate al trust, come autonomo soggetto di diritto, ma al trustee, quale esclusivo titolare del potere di disposizione e di gestione dei beni.
Se il trust è negozio a titolo gratuito, il beneficiario non è litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio; al contrario, qualora sia previsto il pagamento di un corrispettivo, da parte del beneficiario, per l’acquisto del diritto, ovvero sia imposto un onere a carico del medesimo beneficiario, quest’ultimo diviene litisconsorte necessario.
The author’s view
The trust does not have an autonomous legal subjectivity, therefore the revocatory and executive trials must not be notified to the trust, as an autonomous legal entity, but to the trustee, as the exclusive holder of the power of disposal and management of the assets.
If the trust is a gratuitous contract, the beneficiary is not a necessary party in the revocatory proceeding; on the contrary, if the payment of a fee by the beneficiary is provided for the acquisition of the right, or if a burden is imposed on the beneficiary, the latter becomes a necessary party.