Diritto vivente - presentazione
Inidoneità del trasferimento fiduciario (Cass., 6 dicembre 2024, n. 31333)
- Diletta Giunchedi,
- Pubblicato il: 05/06/2025
- Contenuto in Trusts, 2025, N°3 (N° 3 (maggio-giugno))
- DOI 10.35948/1590-5586/2025.793
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Cita come:
Diletta Giunchedi, Inidoneità del trasferimento fiduciario (Cass., 6 dicembre 2024, n. 31333), in Trusts, 2025, 414.
Massima
Il trasferimento fiduciario è inidoneo ai fini del riconoscimento dell’assegno in funzione perequativo/compensativa. Infatti, il formale trasferimento di beni alla moglie tramite il trust fiduciario non comporta un reale arricchimento della stessa tale da far ritenere sussistente un rilevante squilibrio economico fra i coniugi, atteso che con il sottostante patto il fiduciario si obbliga a ritrasferire i beni al conferente il trust a semplice richiesta di quest’ultimo che è da ritenersi il vero titolare dei beni con conseguente insussistenza nel caso di specie di uno squilibrio economico a favore della moglie in forza della titolarità del patrimonio in considerazione della interposizione fittizia.