Diritto vivente - presentazione
La non assimilabilità della fondazione di famiglia di diritto svizzero al trust (CGT I grado Roma, 2 aprile 2025, n. 4472 e 3 giugno 2025, n. 7587)
- Maddalena Cecci,
- Pubblicato il: 04/12/2025
- Contenuto in Trusts, 2025, N°6 (N° 6 (novembre-dicembre))
- DOI 10.35948/1590-5586/2025.908
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Cita come:
Maddalena Cecci, La non assimilabilità della fondazione di famiglia di diritto svizzero al trust (CGT I grado Roma, 2 aprile 2025, n. 4472 e 3 giugno 2025, n. 7587), in Trusts, 2025, 862.
Massima
CGT I grado Roma, 2 aprile 2025 n. 4472
Il trasferimento di beni realizzato in favore dei beneficiari di una fondazione di famiglia di diritto svizzero non può essere assoggettato ad imposta di donazione guardando al rapporto di parentela tra il fondatore e i beneficiari in quanto, a differenza del trust, la fondazione deve considerarsi dotata di personalità giuridica o, quanto meno, di autonoma soggettività giuridica e, quindi, l’imposta di donazione trova applicazione con l’aliquota maggiore prevista per i trasferimenti tra soggetti non aventi rapporto di parentela.
CGT I grado Roma, 3 giugno 2025 n. 7587
La natura di soggetto giuridico autonomo della fondazione discende dalla particolare struttura di questo strumento, espressamente regolata dal diritto svizzero, e le assimilazioni al trust operate da alcune disposizioni di diritto italiano devono ritenersi idonee ad esplicare effetti unicamente negli ambiti prescritti, senza possibilità di estendere tale assimilazione anche all’ambito dell’imposta applicabile ai trasferimenti realizzati mediante l’istituzione di una fondazione in modo da considerarli come se fossero realizzati mediante trust.
