DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

Mancata attribuzione del codice fiscale ad un trust autodichiarato: analisi critica alle argomentazioni dell’Amministrazione finanziaria

  • Lorenzo Pennesi,
Cita come:
Lorenzo Pennesi, Mancata attribuzione del codice fiscale ad un trust autodichiarato: analisi critica alle argomentazioni dell’Amministrazione finanziaria, in Trusts, 2025, 488.

Tesi

La decisione dell’Agenzia delle Entrate di statuire la nullità di un atto pubblico istitutivo di un trust autodichiarato, negando l’attribuzione del codice fiscale, in ragione della coincidenza soggettiva tra le figure del disponente e del trustee, risulta contraria all’ampio riconoscimento che questa tipologia di trust ha nella prassi internazionale, anche alla luce della corretta ricostruzione esegetica dell’art. 2 della convenzione de L’Aja del 1985. Le legittimità del trust autodichiarato discende dal genuino asservimento del patrimonio segregato, in funzione fiduciaria, ai soli interessi dei beneficiari, ovvero allo scopo del trust, risultando del tutto irrilevante il mancato trasferito della massa patrimoniale ad un soggetto terzo. La rigida posizione interpretativa proposta dall’Amministrazione finanziaria impone una revisione dei documenti di prassi esistenti sulla materia e l’adozione di una prospettiva maggiormente aderente al diritto dei trust e alla giurisprudenza prevalente.

The author’s view

The decision of the Italian Tax Agency to rule that a public deed creating a self-declared trust is void, thus denying the attribution of the Italian tax code, because of the subjective coincidence between the settlor and the trustee, is contrary to the broad recognition that this kind of trust has in international context, also in light of the correct exegetical reconstruction of Article 2 of the 1985 Hague Convention. The legitimacy of the self-declared trust derives from the genuine subjugation of the segregated assets to the sole interests of the beneficiaries or to the purpose of the trust, being irrelevant the transfer of assets to a third party. The rigid interpretative position proposed by the Italian Tax Agency calls for a whole review of the existing practice documents on the subject and the adoption of a perspective more in line with trust law and the prevailing Italian case law.

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