Diritto vivente - presentazione
Rilevanza di un trasferimento in trust prima che il creditore si muova (App. Roma, 29 aprile 2025 e Trib. Fermo, 7 aprile 2025)
- Marta Angelucci,
- Pubblicato il: 02/10/2025
- Contenuto in Trusts, 2025, N°5 (N° 5 (settembre-ottobre))
- DOI 10.35948/1590-5586/2025.863
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Cita come:
Marta Angelucci, Rilevanza di un trasferimento in trust prima che il creditore si muova (App. Roma, 29 aprile 2025 e Trib. Fermo, 7 aprile 2025), in Trusts, 2025, 685.
Massima
Trib. Fermo, 7 aprile 2025, n. 185
L’azione revocatoria esercitata nel periodo di applicazione del D.L. n. 18/2020, emanato in ragione dell’emergenza pandemica, avverso un trust istituito dal debitore è prescritta qualora sia proposta oltre il termine di cinque anni decorrente dalla data dell’atto di disposizione pregiudizievole per le ragioni creditorie poiché la sospensione dei termini di prescrizione di cui all’art. 83 di detta norma opera in riferimento alle sole ipotesi in cui la proposizione della domanda giudiziale sia stata concretamente impedita da un provvedimento dei Capi degli Uffici Giudiziari.
App. Roma, 29 aprile 2025, n. 2647
Sussiste necessariamente la scientia damni nel trust istituito dall’amministratore di una società, il quale è necessariamente al corrente della posizione debitoria della stessa; sussiste altresì l’eventus damni qualora sia conferito in trust l’unico immobile di proprietà della società.
Sussistono i presupposti dell’azione revocatoria, qualora il debitore fosse già esposto nei confronti dell’istituto bancario, il cui credito derivi da un mutuo solutorio concesso al fine di estinguere il debito preesistente.