PRESENTAZIONE

Diritto vivente - presentazione

Sull’inesistenza di un trust ai fini delle imposte sui redditi (CTP Campania Napoli, 22 settembre 2021, n. 10156)

  • Matteo Aicardi,
Cita come:
M. Aicardi, Sull’inesistenza di un trust ai fini delle imposte sui redditi (CTP Campania Napoli, 22 settembre 2021, n. 10156), in Trusts, 2022, 469.

Massima

È interposto il trust qualora risulti anomala la ragione della sua istituzione (il disponente dichiarava di istituirlo per ragioni di riconoscenza nei confronti del figlio, ma il primo conferiva nel fondo in trust una somma di denaro relativamente esigua e dichiarava redditi di gran lunga inferiori al quelli del secondo) e dalle clausole del suo atto istitutivo si evinca il controllo assoluto del beneficiario (il quale aveva il potere di nominare e revocare il guardiano e, con il consenso di costui, porre termine al trust decorsi cinque anni dalla sua istituzione, nonché il potere di veto sulla nomina del trustee).

I dividendi distribuiti dalla S.p.A. le cui azioni sono incluse nel fondo di siffatto trust possono essere ascritti direttamente al beneficiario, pure considerato che il trustee ha pagato il prezzo delle azioni solo dopo la distribuzione dei dividendi (l’acquisto delle azioni era stato stipulato una settimana prima della distribuzione) e che questo prezzo non è in linea coi prezzi di mercato, essendo pari alla somma dell’importo dei dividendi e del valore nominale delle azioni.

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