DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

Una possibile applicazione del tracing nel nostro ordinamento? (Trib. Roma, 22 novembre 2022)

  • Sabrina Masturzi,
Cita come:
Sabrina Masturzi, Una possibile applicazione del tracing nel nostro ordinamento? (Trib. Roma, 22 novembre 2022), in Trusts, 2023, 1139.

Tesi

La nullità del contratto di cessione di quota di s.r.l. origina, in capo al cedente, il diritto alla restituzione della stessa benché, nelle more, sia stata oggetto di diversi trasferimenti, l’ultimo dei quali in favore di un trust, e il capitale, del quale rappresenta una frazione ideale, abbia subito plurimi azzeramenti e contestuali ricostituzioni, per perdite. Nessuno degli eventi nominati, a cominciare da quelli che hanno riguardato il nominale, è infatti idoneo - di per sé - ad incidere sulla partecipazione, provocandone il perimento, id est l’annullamento; né, negli atti di causa e nel provvedimento in esame, sono emersi accadimenti utili a farne emergere il deterioramento, in senso tecnico: eventualità, tutte, che, in ossequio alla disciplina della restituzione di indebito di cui agli artt. 2037, comma 2, e 2038 cod. civ., avrebbero piuttosto legittimato il cedente alla restituzione, non già della quota, bensì del suo controvalore.

L’obbligo restitutorio sancito a carico degli aventi causa del cessionario, coerentemente alla disciplina degli effetti della dichiarata nullità del contratto di cessione, permette pertanto al cedente di recuperare la quota pur se, nel frattempo, passata di mano; sia pure implicitamente, sottende il disconoscimento alle nominate operazioni dell’idoneità a trasformare, o addirittura a novare, la quota originaria, in altra avente nuova e diversa identità.

The author’s view

The nullity of the contract of transfer of a share in a s.r.l. originates, in the hands of the transferor, the right to the restitution of the same although, in the meantime, it has been the subject of several transfers, the last of which in favor of a trust, and the capital, of which it represents an ideal fraction, has undergone several write-offs and contextual reconstitutions, due to losses. None of the named events, beginning with those that have affected the nominal, is in fact suitable - in itself - to affect the shareholding, causing its perishment, id est the annulment; nor, in the deeds of the case and in the measure under examination, have any events emerged that would be useful to bring out its deterioration, in the technical sense: eventualities, all of which, in deference to the discipline of the restitution of undue payments in Articles 2037, paragraph 2, and 2038 Civil Code, would rather have legitimized the assignor to restitution, not of the share, but of its countervalue.

The restitutory obligation sanctioned against the assignee's successors in title, consistent with the regulation of the effects of the declared nullity of the assignment contract, therefore allows the assignor to recover the share even though, in the meantime, it has changed hands; albeit implicitly, it implies the disavowal of the aforementioned operations of the suitability to transform, or even novate, the original share, into another having a new and different identity.

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