SAGGIO

Riflessioni, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

Il trust discrezionale e i mille modi per ledere i diritti dei legittimari

  • Raffaella Grimaldi,
  • Roberto Pardolesi,
Cita come:
Raffaella Grimaldi, Roberto Pardolesi, Il trust discrezionale e i mille modi per ledere i diritti dei legittimari , in Trusts, 2023, 415.

Tesi

Il trust discrezionale – caratterizzato dall’esistenza di ampi poteri ampi in capo al trustee, con una conformazione che non ha riscontro in alcun costrutto giuridico italiano – innesca una serie di conseguenze applicative in evidente contrasto con alcuni principi cardine dell’ordinamento, primo fra tutti quello relativo alla tutela dei legittimari.

Nell’operare una necessaria valutazione del caso concreto (che tenga debito conto, da un lato, dell’effettiva posizione giuridica riconosciuta in capo al trustee e, dall’altro, delle conseguenze cui la stessa dà luogo in ordine all’effettività della tutela offerta ai legittimari), l’interprete deve valutare se questa particolare epifania di un istituto già di per sé lontano dai canoni domestici possa, in effetti, trovare cittadinanza nel nostro ordinamento.

Sulla base dei princìpi dettati, dal nostro sistema, in tema di tutela dei legittimari, è possibile rilevare – diversamente da quanto sostenuto dalla Suprema Corte – la pratica impossibilità, per il legittimario leso o pretermesso dal trust discrezionale in fase di esecuzione, di ottenere tutela valendosi dell’azione di riduzione. Ne consegue che la legge regolatrice del trust, la quale non conosce l’istituto della legittima, finisce col consentire all’autonomia dei privati di aggirare la disciplina domestica a tutela dei diritti dei legittimari. In quest’ordine di idee - in applicazione dell’art. 13 della Convenzione de L’Aja - il trust c.d. discrezionale con effetti post mortem non può trovare riconoscimento nel nostro ordinamento, con conseguente nullità degli atti dispositivi in favore del trustee, destinati a cadere per mancanza di causa giustificativa.

 

The author’s view

The wide powers held by trustees of discretionary trusts have no counterpart in any Italian legal structure. Hence a clear contrast with some basic principles of Italian law, foremost among which are those relating to the protection of forced heirs.

In examining a specific concrete case (taking due account, on the one hand, of the actual legal position of the trustee and, on the other hand, of the consequences to which it gives rise with regard to the effectiveness of the protection offered to the forced heirs), the interpreter must assess whether this particular epiphany of an institution that is already far from the domestic canons can, in fact, find citizenship in our system.

On the basis of the principles dictated by our system on the protection of forced heirs, one can remark that - contrary to the Supreme Court’s view - a forced heir who has no entitlement towards the trustee in the implementation of a discretionary trust cannot obtain protection by bringing an action for reduction. It follows that the law governing the trust, which does not know the institution of forced heirship, ends up allowing private individuals to circumvent the domestic rules protecting the rights of forced heirs. Therefore, under article 13 of the Hague Convention discretionary trusts with post-mortem effects cannot be recognised in our legal system, thus bringing about the nullity of all the acts by the disponente in favour of the trustee, bound to lapse for lack of a justifying cause.

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